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D.P.C.M. 05/07/2006

4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione è in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto- D.P.C.M. 05/07/2006 – Organizzazione del Ministero delle infrastrutture. legge 18 maggio 2006 n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006 i Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5 - Articolazioni del Ministero delle infrastrutture

1. Il Ministero delle infrastrutture, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, che assume la denominazione di Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali

b) Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, che assume la denominazione di Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici.

2. Il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a) del presente decreto. Allo stesso Dipartimento afferiscono:

1) presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio, le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni statali in materia di dighe nonchè quelle di cui all'art. 1, lettera b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative già incardinate presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184 - Divisione VII, Programmazione e rapporti convenzionali con enti vigilati, per quanto di competenza;

2) i compiti inerenti la gestione dei sistemi informativi e statistici e il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al n. 3, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento;

3) le seguenti strutture dirigenziali non generali, inquadrate presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 2: Vigilanza sull'Anas, che assume la denominazione di Programmazione delle infrastrutture stradali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) del presente decreto e nei limiti dei seguenti compiti: predisposizione dei contratti di programma Anas per la parte di attuazione degli interventi di viabilità stradale; predisposizione dei piani pluriennali della viabilità stradale;

2) Divisione 3 - Concessioni autostradali, limitatamente ai seguenti compiti: Predisposizione del piano pluriennale e del contratto di programma per la parte della rete autostradale

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione IV - Programmazione delle risorse per le infrastrutture portuali

c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione V - Aeroporti, che assume la denominazione di infra strutture aeroportuali

d) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 1 - Programmazione degli investimenti, organizzazione, rapporti istituzionali D.P.C.M. 05/07/2006 – Organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

e) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184:

1) Divisione 2 - Infrastrutture: Concessione, Contratto di program ma, contabilità;

2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programmi investimenti interportuali, limitatamente ai seguenti compiti: Aspetti programmatici e convenzionali concernenti programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per trasporto intermodale.

3. Il Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è articolato ai sensi delle disposizioni riferite al Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera b), del presente decreto. Nello stesso Dipartimento, presso la Direzione generale per le strade e autostrade di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, la Divisione 2 - Vigilanza sull'Anas, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, assume la denominazione di Vigilanza sul sistema infrastrutturale stradale e autostradale, fermo quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera a).

4. Al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici afferiscono altresì le seguenti strutture dirigenziali non generali nonchè i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione V - Vigilanza sulla realizzazione di infrastrutture portuali;

2) Divisione VII - Ufficio Tecnico

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 3 - Tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario locale - in terventi e finanziamenti, che assume la denominazione di Interventi infrastrutturali e finanziamenti nel settore ferroviario locale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto;

2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera c);

3) Divisione 5 - Sistemi di trasporto rapido di massa, che assume la denominazione di Interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, quanto ai seguenti compiti: attuazione del programma di interventi di cui alla legge n. 211/1992 per i sistemi di trasporto rapido di massa, e successivi rifinanziamenti; istruttoria, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, sui progetti di competenza;

4) Divisione 6 - Impianti a fune

c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 5 - Normativa nazionale ed internazionale per la sicurez za, che assume la denominazione di Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto;

2) Divisione 6 - Attività ispettive, che assume la denominazione di Attività ispettive in materia infrastrutturale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto.

5. Sono organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e assumono la denominazione di Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche i Settori infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e tra- D.P.C.M. 05/07/2006 – Organizzazione del Ministero delle infrastrutture. sporti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per gli ambiti di attività di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5.

Art. 6 - Articolazioni del Ministero dei trasporti

1. Il Ministero dei trasporti, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti

a) Dipartimento per i trasporti terrestri, che assume la denominazione di Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti

b) Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.

2. Il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 5, comma 2 n. 3, lettere

b) e c) e comma 4, lettera a).

3. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 5, comma 2 n. 3, lettere d) ed e) e 4, lettere

 

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